Titolo IV
Art. 33
AbrogatoSoppressione limitazioni esercizio attività professionali
In vigore dal 6 dic 2011 al 27 dic 2011
1. All', della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5", è aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. All', comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-33