Art. 33

In vigore dal 28 dic 2011
(( (Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali). )) (( 1. Il comma 2 dell' della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: "2. All' del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: '5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400'". 2. All', comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-33

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