Art. 36-bis
43 / 58In vigore dal 28 dic 2011
(( (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito).
1. All' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario"))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-36-bis