Art. 36-bis

Art. 36-bis

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In vigore dal 28 dic 2011
(( (Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito). 1. All' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-36-bis