Art. 40

Enti culturali

In vigore dal 15 apr 2011
1. I termini di durata del Presidente dell'ente di cui all' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e del Presidente dell'ente di cui all', comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2010. 2. I termini di durata degli organi nominati ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010.

Note all'articolo

  • Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1, limitatamente al Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, e al comma 2 del presente articolo, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
  • Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1, limitatamente al Presidente dell'ente di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 e al comma 2 del presente articolo la proroga del termine al 31 dicembre 2011. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-40

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