Art. 21
Differimento di termini in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
In vigore dal 1 mar 2009
Differimento di termini in materia di distributori stradali
di gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL)
1. Il termine di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3, è differito al 31 dicembre 2009.
1-bis. Al fine di continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta gli opportuni atti di indirizzo nei confronti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, necessari ad introdurre un regime tariffario semplificato nei confronti delle imprese elettriche con meno di 5.000 utenze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-21