Art. 1

Servizi radiotelevisivi

In vigore dal 31 dic 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: . Servizi radiotelevisivi 1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-1

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Servizi radiotelevisivi (Art. 1 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.) — Testo vigente | Portale Normativo