Sez. VII

Art. 19 ter

Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

In vigore dal 1 mar 2008
Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 1. Il comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell' della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell' della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-19-ter

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