Sez. VI

Art. 16 bis

Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche

In vigore dal 1 mar 2008
Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche 1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-16-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo