Sez. VII
Art. 21 ter
Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile
In vigore dal 1 mar 2008
Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente
nazionale dell'aviazione civile
1. All', comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-21-ter