Art. 20
In vigore dal 28 feb 2010
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.
3-bis. All', comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato dall'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è richiesto per le imprese e per le testate di quotidiani o periodici che risultano essere giornali od organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui all', comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. (24)
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto (con l', comma 61) che "L', comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell' della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma
giuridica."
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l', comma 61) che "L', comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell' della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica o vengano editate da altre società comunque costituite".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-20