Titolo II›Capo I
Art. 18
AbrogatoIntegrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
In vigore dal 4 lug 2006 al 11 ago 2006
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile,
del Fondo nazionale per le politiche sociali e
del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all' della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all', comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-18