Titolo I

Art. 14

Abrogato

Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

In vigore dal 4 lug 2006 al 11 ago 2006
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l' sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate. 3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. "Art. 14-ter (Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta la violazione degli o 3 o degli l o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione. L'Autorità, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito. 2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l può irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti". 2. All' della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere ridotta in misura non superiore alla metà.".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-14

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