Art. 24

In vigore dal 1 ago 2007
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri 1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato. 8 ----------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 ha disposto (con l'art. 241, comma 12) che il presente si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del comma 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-24

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