Capo III

Art. 24

Abrogato

Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri

In vigore dal 4 lug 2006 al 11 ago 2006
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223#art-24

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