Art. 23 ter

Convenzione di Parigi per il disarmo chimico

In vigore dal 1 mar 2006
1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell', comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell' della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni.
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