Art. 25

Disposizioni in materia di catasto

In vigore dal 31 dic 2005
1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-25

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