Art. 28
Personale del Ministero degli affari esteri
In vigore dal 27 feb 2007
1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all', commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.
Note all'articolo
- Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, sono prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273#art-28