Art. 20 bis

Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40

In vigore dal 1 mar 2006
1. Alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, le parole: "di cui all' della legge 21 dicembre 1978, n. 845" sono sostituite dalle seguenti: "come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia"; b) all', comma 2, le parole: "siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;" sono soppresse; c) all', comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio"; d) all', il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi". 2. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Storico versioni

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