Art. 3-bis

In vigore dal 1 giu 2005
((Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)) (( 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente: .l; "3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;44#art-3-bis

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