Art. 3
AbrogatoUfficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
In vigore dal 1 apr 2005 al 31 mag 2005
Ufficio di piano per la salvaguardia
di Venezia e della sua laguna
1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate a valere sulle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;44#art-3