Art. 2
In vigore dal 1 giu 2005
Conguagli sui proventi dell'addizionale
Sui consumi di energia elettrica
1. Il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai comuni dal Ministero dell'interno per gli anni 2004 e precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari
((e per otto esercizi finanziari per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. ))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;44#art-2