Art. 6

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

In vigore dal 3 ago 2003
1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2005". 1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformità all' della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-6

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Disposizioni in materia di trasporto ferroviario (Art. 6 Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.) — Testo vigente | Portale Normativo