Art. 11

Gestioni fuori bilancio

In vigore dal 29 dic 2003
1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito al 1° luglio 2004".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-11

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Gestioni fuori bilancio (Art. 11 Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.) — Testo vigente | Portale Normativo