Art. 14
Disposizioni in materia d'accesso alle professioni
In vigore dal 3 ago 2003
1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali prevista dall', comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall' del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-14