Art. 17
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
In vigore dal 26 giu 2003
1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.
2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-17