Art. 4
Norme per la sicurezza degli impianti
In vigore dal 3 ago 2003
1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-4