Art. 17 ter

Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica.

In vigore dal 28 dic 2004
(Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica). 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall', comma 2, e dall', comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall', comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2005. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all' del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-17-ter

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