Art. 10 bis
Adeguamento degli scarichi esistenti.
In vigore dal 4 ago 2004
1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorchè non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.L. 4 giugno 2004, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 2004, n. 192, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2003-06-24;147#art-10-bis