Art. 2
In vigore dal 29 mag 2001
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2001-05-25;199#art-2