Art. 1

In vigore dal 28 lug 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000; Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000; Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonché all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto-legge: 1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001"; b) all', comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2001-05-25;199#art-1

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