Art. 1 ter
In vigore dal 28 lug 2001
1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, e fino al 15 dicembre 2001";
b) al comma 3, le parole: "per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2001".
2. In caso di conferma della positività dei risultati del test di diagnosi rapida per l'accertamento dell'encefalopatia spongiforme bovina e qualora ricorrano le condizioni di cui all'allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, come sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, non si procede all'abbattimento ed alla distruzione di tutti i bovini dell'azienda in cui è stata confermata la malattia di un animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2001-05-25;199#art-1-ter