Art. 4
In vigore dal 29 ott 1986
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 11
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1986-10-27;701#art-4