Art. 2

Abrogato
In vigore dal 29 ott 1986 al 27 dic 1986
1. Gli agenti dell'Age Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di State per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunità economiche europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza. 2. Qualora riscontrino la violazione delle disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, ovvero di altre norme penali, gli agenti dell'Age Control presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell' del codice di procedura penale. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
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Art. 2 Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti: comunitari alla produzione dell'olio di oliva. — Testo vigente | Portale Normativo