Art. 2

In vigore dal 28 dic 1986
(( 1. Gli ispettori dell'AGE-Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni e province autonome interessate, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla commissione delle Comunità europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza. 2. Qualora riscontrino la violazione di norme penali, gli ispettori dell'AGE-Control presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell' del codice di procedura penale, informandone il proprio presidente. 3. Salva restando l'autonomia di azione della polizia tributaria, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447))
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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-10-27;701#art-2

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