Art. 1

Abrogato
In vigore dal 29 ott 1986 al 27 dic 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettivi i controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto: . 1. Dal 1 gennaio 1987 la partecipazione all'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'elio di oliva (Age Control S.p.a.) è riservata a soggetti pubblici. 2. Nell'assolvimento dei compiti assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985 e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall', n. 4, di quest'ultimo regolamento, gli agenti dell'Age Control esercitano i poteri connessi alla loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri Si applicano le disposizioni degli quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447. 3. L'Agenzia è regolata dalle norme sulle società per azioni; il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti è disciplinato dalle norme di diritto privato e si applica il trattamento economico previsto dal contratto nazionale per il settore industriale.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1986-10-27;701#art-1

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