Art. 9
Atti giuridici intenzionalmente pregiudizievoli per i creditori
In vigore dal 30 mar 2026
Atti giuridici intenzionalmente pregiudizievoli per i creditori
Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori siano nulli, annullabili o inefficaci, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
tali atti sono stati perfezionati nei due anni antecedenti al deposito della domanda che ha portato all’apertura della procedura di insolvenza o, in assenza di tale domanda, nei due anni antecedenti alla data della delibera di apertura della procedura di insolvenza, o successivamente alla data di deposito di tale domanda o alla data di tale delibera e prima dell’apertura della procedura di insolvenza;
b)
la controparte dell’atto giuridico era a conoscenza dell’intenzione del debitore di arrecare pregiudizio alla massa dei creditori.
Ai fini del primo paragrafo, lettera b), una siffatta conoscenza è presunta se la controparte dell’atto giuridico è una parte strettamente correlata al debitore. Tale presunzione è confutabile.
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