Art. 55
Recepimento
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Recepimento
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Gli Stati membri sono tenuti ad approvare le leggi e i regolamenti necessari per adeguarsi alla direttiva entro il 22 gennaio 2029, informando subito la Commissione europea. Per quanto riguarda le norme legate al SIRCB (articoli 15, 16 e 17), l'adeguamento deve avvenire entro la data generale o entro il 10 luglio 2029, se quest'ultima è successiva. Gli atti nazionali adottati devono citare esplicitamente la presente direttiva secondo le modalità decise da ciascuno Stato. Inoltre, le regole del Titolo II avranno valore esclusivamente per gli atti giuridici conclusi dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento. Infine, gli Stati devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali norme interne introdotte in materia.
La norma stabilisce i termini e le modalità con cui i singoli Stati membri dell'Unione Europea devono recepire e attuare la direttiva nei propri ordinamenti nazionali.
La disposizione si rivolge direttamente agli Stati membri dell'Unione Europea e alla Commissione europea, incidendo indirettamente sui soggetti che perfezionano atti giuridici regolati dal Titolo II.
Uno Stato membro approva una nuova legge nazionale entro il 22 gennaio 2029 per conformarsi alla direttiva e ne invia tempestivamente il testo alla Commissione europea. Nel testo della legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale viene inserita una formula che richiama espressamente la direttiva UE. Un contratto rientrante nel Titolo II concluso dopo tale entrata in vigore sarà pienamente soggetto alla nuova disciplina nazionale.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di mettere in vigore le norme di adeguamento entro i termini previsti, informare immediatamente la Commissione, inserire il riferimento alla direttiva negli atti pubblicati e comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.