Art. 55

Recepimento

In vigore dal 30 mar 2026
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 gennaio 2029. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli della presente direttiva, nella misura in cui si riferiscono al SIRCB, entro la data di cui al primo comma del presente paragrafo o entro il 10 luglio 2029, se tale ultima data è successiva. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Il titolo II si applica solo agli atti giuridici perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva di cui al paragrafo 1, primo comma. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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In sintesi

Gli Stati membri sono tenuti ad approvare le leggi e i regolamenti necessari per adeguarsi alla direttiva entro il 22 gennaio 2029, informando subito la Commissione europea. Per quanto riguarda le norme legate al SIRCB (articoli 15, 16 e 17), l'adeguamento deve avvenire entro la data generale o entro il 10 luglio 2029, se quest'ultima è successiva. Gli atti nazionali adottati devono citare esplicitamente la presente direttiva secondo le modalità decise da ciascuno Stato. Inoltre, le regole del Titolo II avranno valore esclusivamente per gli atti giuridici conclusi dopo l'entrata in vigore delle norme nazionali di recepimento. Infine, gli Stati devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali norme interne introdotte in materia.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce i termini e le modalità con cui i singoli Stati membri dell'Unione Europea devono recepire e attuare la direttiva nei propri ordinamenti nazionali.

A chi si applica

La disposizione si rivolge direttamente agli Stati membri dell'Unione Europea e alla Commissione europea, incidendo indirettamente sui soggetti che perfezionano atti giuridici regolati dal Titolo II.

Esempio pratico

Uno Stato membro approva una nuova legge nazionale entro il 22 gennaio 2029 per conformarsi alla direttiva e ne invia tempestivamente il testo alla Commissione europea. Nel testo della legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale viene inserita una formula che richiama espressamente la direttiva UE. Un contratto rientrante nel Titolo II concluso dopo tale entrata in vigore sarà pienamente soggetto alla nuova disciplina nazionale.

Adempimenti e conseguenze

Gli Stati membri hanno l'obbligo di mettere in vigore le norme di adeguamento entro i termini previsti, informare immediatamente la Commissione, inserire il riferimento alla direttiva negli atti pubblicati e comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate.

Domande frequenti

Entro quale termine generale gli Stati membri devono recepire la direttiva?Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 22 gennaio 2029.
Qual è il termine per conformarsi alle disposizioni relative al SIRCB?Per gli articoli 15, 16 e 17 relativi al SIRCB, il termine è fissato entro il 22 gennaio 2029 oppure entro il 10 luglio 2029, se tale ultima data è successiva.
A quali atti giuridici si applica il Titolo II della direttiva?Il Titolo II si applica esclusivamente agli atti giuridici perfezionati a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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