Art. 55 · Recepimento

Art. 55

Recepimento

In vigore dal 30 mar 2026
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 gennaio 2029. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli della presente direttiva, nella misura in cui si riferiscono al SIRCB, entro la data di cui al primo comma del presente paragrafo o entro il 10 luglio 2029, se tale ultima data è successiva. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Il titolo II si applica solo agli atti giuridici perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva di cui al paragrafo 1, primo comma. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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