Art. 1

Modifiche della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva 2009/65/CE La direttiva 2009/65/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «v) “controparte centrale” o “CCP”: una CCP come definita all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;" 2) l’articolo 52 è così modificato: a) al paragrafo 1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «L’esposizione verso una controparte dell’OICVM in un’operazione con strumenti finanziari derivati non compensata a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento non può superare:» ; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono elevare il limite del 5 % contemplato dal primo comma del paragrafo 1 sino a un massimo del 10 %. Tuttavia, in tal caso, l’importo totale rappresentato dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario detenuti dall’OICVM in emittenti in ciascuno dei quali esso investe più del 5 % del proprio patrimonio non supera il 40 % del valore del patrimonio dell’OICVM. Tale limitazione non si applica ai depositi costituiti presso istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale o alle operazioni con strumenti finanziari derivati effettuate con detti istituti.» ; ii) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) esposizioni risultanti da operazioni su strumenti finanziari derivati effettuate con tale organismo non compensate a livello centrale mediante una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell’articolo 25 di tale regolamento.».
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