Art. 2

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva 2013/36/UE La direttiva 2013/36/UE è così modificata: 1) all’articolo 74, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) nel breve, medio e lungo periodo, nonché il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); (*2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;" 2) all’articolo 76, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili conformemente ai requisiti di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l’Unione o uno o più dei suoi Stati membri.» ; 3) all’articolo 81 è aggiunto il comma seguente: «Le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi nelle prassi degli enti per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, quinto comma, della presente direttiva, nonché i progressi compiuti nell’adeguamento dei loro modelli imprenditoriali ai requisiti di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.» ; 4) all’articolo 100 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’ABE, in cooperazione con l’ESMA, elabora orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di specificare una metodologia coerente per integrare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali nelle prove di stress prudenziali. L’ABE emana gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 25 giugno 2026.». 5) all’articolo 104, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «o) imporre agli enti, qualora l’autorità competente ritenga che vi sia un rischio di concentrazione eccessiva derivante da esposizioni nei confronti di una controparte centrale, di ridurre le esposizioni nei confronti di tale controparte centrale o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione conformemente all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.».
Storico versioni

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In sintesi

La disposizione aggiorna le regole di gestione dei rischi per gli enti creditizi e finanziari. Gli enti devono dotarsi di processi efficaci per individuare e gestire i rischi, inclusi quelli ESG e il rischio di concentrazione verso controparti centrali. Gli organi di gestione devono definire piani mirati e obiettivi misurabili per monitorare tali esposizioni. Le autorità di vigilanza controllano queste prassi e possono imporre la riduzione delle esposizioni o il riallineamento dei conti se rilevano una concentrazione eccessiva. Infine, l'ABE ed ESMA definiranno linee guida per inserire questo rischio nelle prove di stress prudenziali.

Perché esiste questa norma

La norma introduce presidi specifici e poteri di vigilanza per monitorare e ridurre il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni degli enti verso controparti centrali, in particolare quelle di rilevanza sistemica.

A chi si applica

Si applica agli enti creditizi/finanziari soggetti alla direttiva 2013/36/UE, ai loro organi di gestione, agli Stati membri, alle autorità competenti di vigilanza e all'ABE in cooperazione con l'ESMA.

Esempio pratico

Una banca che concentra gran parte delle proprie operazioni di compensazione dei derivati presso un'unica controparte centrale di rilevanza sistemica deve redigere un piano con obiettivi quantificabili per gestire tale esposizione. Se l'autorità di vigilanza rileva una concentrazione eccessiva che mette a rischio l'ente, può ordinargli di ridurre l'esposizione o di riallineare i conti di compensazione.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per gli enti di includere il rischio di concentrazione verso controparti centrali e i rischi ESG nei propri processi di gestione del rischio; obbligo per gli organi di gestione di elaborare piani specifici e obiettivi quantificabili; potere dell'autorità competente di imporre la riduzione delle esposizioni o il riallineamento dei conti di compensazione in caso di concentrazione eccessiva.

Cosa è cambiato

La direttiva 2013/36/UE è stata modificata: all'art. 74 sono stati integrati i rischi ESG e il rischio verso controparti centrali nei processi di gestione dei rischi; all'art. 76 è stato introdotto l'obbligo di piani e obiettivi quantificabili; all'art. 81 è stato affidato alle autorità il compito di monitorare prassi e piani degli enti; all'art. 100 è stata prevista l'adozione di orientamenti ABE per le prove di stress entro il 25 giugno 2026; all'art. 104 è stato conferito il potere alle autorità di imporre la riduzione o il riallineamento delle esposizioni.

Domande frequenti

Cosa deve fare l'organo di gestione dell'ente in merito alle controparti centrali?Deve elaborare piani specifici e obiettivi quantificabili per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni verso controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa.
Quali poteri hanno le autorità competenti se riscontrano una concentrazione eccessiva?Possono imporre agli enti di ridurre le esposizioni nei confronti della controparte centrale interessata o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione.
Quale compito è affidato all'ABE ed entro quale termine?L'ABE, in cooperazione con l'ESMA, deve elaborare orientamenti per integrare il rischio di concentrazione verso controparti centrali nelle prove di stress prudenziali entro il 25 giugno 2026.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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