Art. 2
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
La direttiva 2013/36/UE è così modificata:
1)
all’articolo 74, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG) nel breve, medio e lungo periodo, nonché il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
(*2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;"
2)
all’articolo 76, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili conformemente ai requisiti di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l’Unione o uno o più dei suoi Stati membri.»
;
3)
all’articolo 81 è aggiunto il comma seguente:
«Le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi nelle prassi degli enti per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, quinto comma, della presente direttiva, nonché i progressi compiuti nell’adeguamento dei loro modelli imprenditoriali ai requisiti di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.»
;
4)
all’articolo 100 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. L’ABE, in cooperazione con l’ESMA, elabora orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di specificare una metodologia coerente per integrare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali nelle prove di stress prudenziali.
L’ABE emana gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 25 giugno 2026.».
5)
all’articolo 104, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«o)
imporre agli enti, qualora l’autorità competente ritenga che vi sia un rischio di concentrazione eccessiva derivante da esposizioni nei confronti di una controparte centrale, di ridurre le esposizioni nei confronti di tale controparte centrale o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione conformemente all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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