Art. 3

Modifiche della direttiva (UE) 2019/2034

In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva (UE) 2019/2034 La direttiva (UE) 2019/2034 è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «34) “controparte centrale” o “CCP”: una CCP come definita all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); 35) “controparte centrale qualificata” o “QCCP”, una “controparte centrale qualificata” o “QCCP” come definita all’, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013. (*3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;" 2) all’articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte le imprese di investimento o i rischi che esse pongono o potrebbero porre ad altri, compreso il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti di controparti centrali, tenendo conto delle condizioni di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.» ; 3) all’articolo 29, il paragrafo 1 è così modificato: a) è aggiunta la lettera seguente: «e) fonti materiali ed effetti del rischio di concentrazione derivanti dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali e ogni impatto rilevante sui fondi propri.» ; b) il comma seguente è inserito dopo il quinto comma: «Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione elabori piani specifici e obiettivi quantificabili conformemente ai requisiti di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 per monitorare e affrontare il rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per l’Unione o uno o più dei suoi Stati membri.» ; 4) all’articolo 36, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del primo comma, lettera a), le autorità competenti valutano e monitorano gli sviluppi nelle prassi delle imprese di investimento per quanto riguarda la gestione del loro rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti di controparti centrali, compresi i piani elaborati a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della presente direttiva, nonché i progressi compiuti nell’adeguamento dei loro modelli imprenditoriali ai requisiti di cui all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.» ; 5) all’articolo 39, il paragrafo 2 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell’articolo 29, dell’articolo 36, dell’articolo 37, paragrafo 3, e dell’articolo 38 della presente direttiva, nonché dell’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti hanno almeno i poteri seguenti:» ; b) è aggiunta la lettera seguente: «n) imporre alle imprese di investimento di ridurre le esposizioni nei confronti di una controparte centrale o di riallineare le esposizioni nei loro conti di compensazione conformemente all’articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, qualora l’autorità competente ritenga che vi sia un rischio di concentrazione eccessiva derivante dalle esposizioni nei confronti di tale controparte centrale.».
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