Art. 27
Accesso alla giustizia
In vigore dal 23 ott 2024
Accesso alla giustizia
1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni degli Stati membri relativi all’ubicazione e al numero dei punti di campionamento di cui all’, conformemente ai criteri pertinenti di cui agli allegati III e IV, ai piani per la qualità dell’aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell’aria di cui all’ e ai piani d’azione a breve termine di cui all’ dello Stato membro, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a)
tale pubblico vanti un interesse sufficiente;
b)
faccia valere la violazione di un diritto, qualora il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione della salute umana o dell’ambiente e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).
2. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
3. Gli Stati membri determinano la fase in cui decisioni, atti od omissioni possono essere contestati in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge.
4. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di esigere procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non dispensa dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.
5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.
Storico versioni
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