Art. 19
Piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria
In vigore dal 23 ott 2024
Piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria
1. Se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi fissato nell’allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell’aria per le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per conseguire il valore limite o il valore-obiettivo in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato registrato il primo superamento. Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro due anni dall’anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo.
Qualora in una determinata zona il superamento di un valore limite sia già contemplato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, se del caso, adottano misure supplementari e più efficaci e seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 5.
2. Se in determinate unità territoriali che coprono almeno una zona i livelli di inquinanti nell’aria ambiente superano un valore-obiettivo per l’ozono di cui all’allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell’aria per tale unità territoriale che stabiliscono misure adeguate per raggiungere il valore-obiettivo per l’ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti quanto prima e comunque entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l’ozono.
Qualora in una determinata unità territoriale il superamento di un valore-obiettivo per l’ozono sia già contemplato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, se del caso, seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 5.
Tuttavia, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre tali piani per la qualità dell’aria o tabelle di marcia per la qualità dell’aria per affrontare il superamento del valore-obiettivo per l’ozono qualora non esista un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono, tenuto conto delle condizioni geografiche e meteorologiche, e qualora le misure comportino costi sproporzionati.
Qualora non sia predisposto un piano per la qualità dell’aria o una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri forniscono al pubblico e alla Commissione una giustificazione dettagliata del motivo per cui non esiste un potenziale significativo di riduzione del superamento, e che ha comportato la decisione di non predisporre un piano per la qualità dell’aria o una tabella di marcia per la qualità dell’aria.
Gli Stati membri rivalutano il potenziale di riduzione delle concentrazioni di ozono almeno ogni cinque anni.
Per le unità territoriali in cui il valore-obiettivo per l’ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico elaborato a norma dell’ della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure riferite ai precursori dell’ozono contemplati da tale direttiva.
3. Se in una determinata unità territoriale di esposizione media l’obbligo di riduzione dell’esposizione media di cui all’allegato I, sezione 5, non è rispettato, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell’aria per tale unità territoriale di esposizione media che stabiliscono misure adeguate per adempiere all’obbligo di riduzione dell’esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti quanto prima e comunque entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell’obbligo di riduzione dell’esposizione media.
4. Se dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona o in un’unità territoriale i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite o dei valori-obiettivo da raggiungere entro il 1o gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell’allegato I, sezione 1, tabella 1, e nell’allegato I, sezione 2, lettera B, e fatto salvo il paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, gli Stati membri predispongono una tabella di marcia per la qualità dell’aria affinché l’inquinante in questione raggiunga i relativi valori limite o valori-obiettivo entro il termine stabilito. Tali tabelle di marcia per la qualità dell’aria sono predisposte quanto prima e comunque entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento.
Tuttavia, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre tali tabelle di marcia per la qualità dell’aria se lo scenario di riferimento basato sulle informazioni richieste dall’allegato VIII, lettera A, punto 5, dimostra che il valore limite o il valore-obiettivo sarà raggiunto con le misure già in vigore, anche quando il superamento è causato da attività temporanee che influenzano i livelli di inquinanti in un unico anno. Qualora non sia predisposta una tabella di marcia per la qualità dell’aria a norma del presente comma, gli Stati membri forniscono al pubblico e alla Commissione una giustificazione dettagliata.
5. Qualora il superamento di un valore limite, di un obbligo di riduzione dell’esposizione media o di un valore-obiettivo persista durante il terzo anno civile successivo al termine per l’istituzione di un piano per la qualità dell’aria o di una tabella di marcia per la qualità dell’aria, e fatto salvo il paragrafo 2, terzo comma, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell’aria o la tabella di marcia per la qualità dell’aria e le relative misure, compreso il loro impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni previste, entro cinque anni dal termine per l’istituzione del precedente piano per la qualità dell’aria o della precedente tabella di marcia per la qualità dell’aria e adottano misure supplementari e più efficaci per ridurre al minimo il periodo di superamento.
6. I piani per la qualità dell’aria e le tabelle di marcia per la qualità dell’aria contengono almeno le seguenti informazioni:
a)
le informazioni di cui all’allegato VIII, lettera A, punti da 1 a 7;
b)
se del caso, le informazioni di cui all’allegato VIII, lettera A, punti 8, 9 e 10;
c)
informazioni sulle pertinenti misure di abbattimento di cui all’allegato VIII, lettera B, punto 2.
Gli Stati membri includono, se del caso, nei piani per la qualità dell’aria e nelle tabelle di marcia per la qualità dell’aria le misure di cui all’, paragrafo 2, e le misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.
Durante l’elaborazione dei piani per la qualità dell’aria o delle tabelle di marcia per la qualità dell’aria gli Stati membri valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme per gli inquinanti interessati. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d’azione a breve termine, se del caso.
Qualora debbano essere predisposti piani per la qualità dell’aria o tabelle di marcia per la qualità dell’aria relativi a diversi inquinanti o a diversi parametri di qualità dell’aria, gli Stati membri, se del caso, predispongono piani per la qualità dell’aria o tabelle di marcia per la qualità dell’aria integrati, riguardanti tutti gli inquinanti interessati e tutti parametri di qualità dell’aria.
Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell’aria e delle proprie tabelle di marcia per la qualità dell’aria con altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell’aria, inclusi quelli previsti a norma delle direttive 2002/49/CE, 2010/75/UE e (UE) 2016/2284 nonché ai sensi della normativa in materia di clima, biodiversità, energia, trasporti e agricoltura.
7. Gli Stati membri consultano il pubblico, conformemente alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell’aria, saranno probabilmente interessate dall’attuazione dei piani per la qualità dell’aria e le tabelle di marcia per la qualità dell’aria, in merito ai progetti di piani per la qualità dell’aria e ai progetti di tabelle di marcia per la qualità dell’aria e ai loro eventuali aggiornamenti di rilievo prima della loro messa a punto. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico, quando consultato, abbia accesso al progetto di piano per la qualità dell’aria o al progetto di tabella di marcia per la qualità dell’aria contenente le informazioni minime richieste a norma dell’allegato VIII della presente direttiva e, ove possibile, una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al presente comma.
Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate nella preparazione, nell’attuazione e nell’aggiornamento dei piani per la qualità dell’aria e delle tabelle di marcia per la qualità dell’aria. Se sono preparati piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti, comprese le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari, e le associazioni di categoria interessate, siano incoraggiate a partecipare a tali consultazioni.
8. I piani per la qualità dell’aria e le tabelle di marcia per la qualità dell’aria sono comunicati alla Commissione entro due mesi dall’adozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2881:oj#art-19