Art. 24
Modifiche degli allegati
In vigore dal 23 ott 2024
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, con cui modifica gli allegati da III a VII e gli allegati IX e X per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici riguardanti la valutazione della qualità dell’aria ambiente, le misure da valutare ai fini della loro inclusione nei piani d’azione a breve termine e l’informazione del pubblico.
Le modifiche non possono, tuttavia, avere l’effetto di modificare, direttamente o indirettamente:
a)
i valori limite, gli obiettivi a lungo termine per l’ozono, i valori-obiettivo, i livelli critici, le soglie di allarme e di informazione, gli obblighi di riduzione dell’esposizione media e gli obiettivi di concentrazione dell’esposizione media di cui all’allegato I; né
b)
le date alle quali dev’essere garantita la conformità a uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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