Art. 23

Trasmissione di informazioni e relazioni

In vigore dal 23 ott 2024
Trasmissione di informazioni e relazioni 1.   Gli Stati membri provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente entro i termini richiesti, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo e a prescindere dalla conformità agli obiettivi di qualità per la copertura dei dati stabiliti nell’allegato V, lettera B. 2.   Al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite, ai valori-obiettivo, agli obblighi di riduzione dell’esposizione media e ai livelli critici, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione della Commissione entro nove mesi dalla fine di ciascun anno civile ed includono: a) le modifiche apportate nell’anno in questione all’elenco e alla delimitazione delle zone o delle unità territoriali di esposizione media istituite ai sensi dell’; b) l’elenco delle zone e delle unità territoriali di esposizione media e i livelli degli inquinanti valutati; c) per le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite, ai valori-obiettivo o ai livelli critici, nonché per le unità territoriali di esposizione media in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori al livello determinato dagli obblighi di riduzione dell’esposizione media: i) le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati; ii) se opportuno, una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli valutati e dei contributi relativi alla risospensione del particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, come forniti alla Commissione ai sensi degli . 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità al paragrafo 1, informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione. 4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato IV, lettera D, entro tre mesi dalla richiesta. 5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, provvedimenti che: a) specificano le informazioni supplementari che gli Stati membri devono far pervenire a norma del presente articolo nonché il calendario per la trasmissione delle stesse; b) individuano soluzioni per razionalizzare le modalità di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dai singoli punti di campionamento che misurano l’inquinamento dell’aria ambiente all’interno degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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