Art. 10

Decorrenza e durata della protezione

In vigore dal 23 ott 2024
Decorrenza e durata della protezione 1.   La protezione di un diritto su un disegno o modello fa seguito alla registrazione presso l’ufficio. 2.   Un disegno o modello è registrato per un periodo di cinque anni calcolato a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può rinnovare la registrazione, conformemente all’, per uno o più periodi di cinque anni fino a una durata totale della protezione pari a 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:2823:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo