Art. 10
Decorrenza e durata della protezione
In vigore dal 23 ott 2024
Decorrenza e durata della protezione
1. La protezione di un diritto su un disegno o modello fa seguito alla registrazione presso l’ufficio.
2. Un disegno o modello è registrato per un periodo di cinque anni calcolato a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione. Il titolare del diritto può rinnovare la registrazione, conformemente all’, per uno o più periodi di cinque anni fino a una durata totale della protezione pari a 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.
Storico versioni
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