Art. 11
Diritto al disegno o modello registrato
In vigore dal 23 ott 2024
Diritto al disegno o modello registrato
1. Il diritto al disegno o modello registrato spetta all’autore o al suo avente diritto.
2. Se il disegno o modello è stato realizzato congiuntamente da due o più persone, il diritto al disegno o modello registrato spetta ad esse congiuntamente.
3. Tuttavia, il diritto al disegno o modello registrato spetta al datore di lavoro qualora un disegno o modello sia stato realizzato da un dipendente, nell’esecuzione delle mansioni del dipendente o su istruzioni impartite dal datore di lavoro del dipendente, salvo patto contrario tra le parti interessate o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.
Storico versioni
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