Art. 11

Diritto al disegno o modello registrato

In vigore dal 23 ott 2024
Diritto al disegno o modello registrato 1.   Il diritto al disegno o modello registrato spetta all’autore o al suo avente diritto. 2.   Se il disegno o modello è stato realizzato congiuntamente da due o più persone, il diritto al disegno o modello registrato spetta ad esse congiuntamente. 3.   Tuttavia, il diritto al disegno o modello registrato spetta al datore di lavoro qualora un disegno o modello sia stato realizzato da un dipendente, nell’esecuzione delle mansioni del dipendente o su istruzioni impartite dal datore di lavoro del dipendente, salvo patto contrario tra le parti interessate o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile.
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