Art. 6

Riesame

In vigore dal 23 ott 2024
Riesame Entro il 5 dicembre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sull’efficacia della presente direttiva, pronunciandosi anche in merito all’opportunità di ampliarne l’ambito di applicazione. A tal fine, entro il 5 dicembre 2027, ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni riguardanti in particolare: a) il numero di società che presentano una struttura con azioni a voto plurimo ammesse alla negoziazione in ciascun sistema multilaterale di negoziazione e mercato regolamentato dello Stato membro entro il 4 dicembre 2026 incluso e quelle successivamente ammesse alla negoziazione in ciascun sistema multilaterale di negoziazione e in ciascun mercato regolamentato dello Stato membro; b) il settore in cui operavano le società di cui alla lettera a) e la rispettiva capitalizzazione al momento dell’ammissione alla negoziazione; c) se lo Stato membro ne dispone, le garanzie della tutela degli investitori applicate dalle società di cui alla lettera a) per quanto riguarda le strutture con azioni a voto plurimo.
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