Art. 5
Trasparenza
In vigore dal 23 ott 2024
Trasparenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le società che presentano una struttura con azioni a voto plurimo le cui azioni devono essere negoziate o sono negoziate in un mercato di crescita per le PMI, dopo aver esercitato il loro diritto ai sensi dell’, includano le informazioni elencate nel paragrafo 3 del presente articolo nei documenti seguenti:
a)
il prospetto di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il prospetto di emissione UE per la crescita di cui all’articolo 15 bis di tale regolamento, o il documento di ammissione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, a seconda di quale documento sia pubblicato dalla società; e
b)
la relazione finanziaria annuale di cui all’articolo 78, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (11) nei casi in cui vi sia stata una modifica delle informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo dalla loro ultima pubblicazione nel prospetto, nel prospetto di emissione UE per la crescita o nel documento di ammissione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, ovvero nella relazione finanziaria annuale precedente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le società che presentano strutture con azioni a voto plurimo le cui azioni devono essere negoziate o sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione non registrato come mercato di crescita per le PMI, dopo aver esercitato il loro diritto ai sensi dell’, includano le informazioni elencate nel paragrafo 3 del presente articolo nei documenti seguenti:
a)
il prospetto di cui all’ del regolamento (UE) 2017/1129, il prospetto di emissione UE per la crescita di cui all’articolo 15 bis di tale regolamento, o qualsiasi documento di ammissione richiesto dal diritto nazionale o dalle norme del pertinente sistema multilaterale di negoziazione, nei casi in cui la società pubblichi tali prospetti o documenti; e
b)
qualsiasi relazione finanziaria annuale richiesta dal diritto nazionale, nei casi in cui le informazioni di cui al paragrafo 3 non siano state precedentemente pubblicate o abbiano subito modifiche dalla loro ultima pubblicazione nel prospetto, nel prospetto di emissione UE per la crescita o nel documento di ammissione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, ovvero nella relazione finanziaria annuale precedente.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 consistono in informazioni dettagliate sugli elementi seguenti:
a)
la struttura con azioni della società con l’indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:
i)
i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria,
ii)
la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni in tale categoria rappresentano; e
iii)
il numero totale di voti che le azioni in tale categoria rappresentano;
b)
eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;
c)
eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;
d)
l’identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni nella società, e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.
Ai fini della lettera d), se gli azionisti o le persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto sono persone fisiche, la comunicazione della loro identità richiede soltanto l’indicazione dei loro nomi.
4. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di assicurare, conformandosi alle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente al paragrafo 5, che le azioni delle società che presentano strutture con azioni a voto plurimo ammesse alla negoziazione in detto sistema multilaterale di negoziazione siano chiaramente identificate come tali dalle imprese di investimento e dai gestori del mercato summenzionati. Gli Stati membri impongono inoltre a tali società di informare, conformemente a tali norme tecniche di regolamentazione, le imprese di investimento e i gestori del mercato pertinenti in merito all’esistenza di strutture con azioni a voto plurimo.
5. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il modo in cui le imprese di investimento e i gestori del mercato di cui al paragrafo 4 identificano le azioni delle società che presentano strutture con azioni a voto plurimo. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano inoltre il modo in cui dette società informano le imprese di investimento e i gestori del mercato pertinenti in merito all’esistenza di tali strutture con azioni a voto plurimo. Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, che mirano a garantire la chiara identificazione di cui al paragrafo 4, l’ESMA tiene conto delle norme di mercato esistenti e delle prassi ben funzionanti per l’identificazione delle imprese che presentano strutture con azioni a voto plurimo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 5 dicembre 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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