Art. 4

Misure di salvaguardia

In vigore dal 23 ott 2024
Misure di salvaguardia 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le società che presentano una struttura con azioni a voto plurimo le cui azioni devono essere negoziate o sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, dopo aver esercitato il loro diritto di cui all’, dispongano di opportune misure di salvaguardia per garantire un’adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo. A tal fine, gli Stati membri: a) garantiscono che la decisione di una società di modificare una struttura con azioni a voto plurimo in modo tale da interessare i diritti di voto delle azioni sia presa dall’assemblea generale almeno a maggioranza qualificata, come specificato nel diritto nazionale, e assicurano che tale decisione sia soggetta a votazione distinta per ciascuna categoria di azioni i cui diritti siano interessati; b) limitano l’impatto delle azioni a voto plurimo sul processo decisionale nell’assemblea generale, introducendo almeno uno degli elementi seguenti: i) un rapporto massimo tra il numero di voti connessi alle azioni a voto plurimo e il numero di voti connessi alle azioni con i diritti di voto inferiori; ii) l’obbligo che le decisioni dell’assemblea soggette a maggioranza qualificata dei voti espressi, come previsto dal diritto nazionale, escluse le decisioni relative alla nomina e alla revoca dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza della società, nonché le decisioni operative che devono essere adottate da tali organi sottoposte all’approvazione dell’assemblea generale, siano adottate: 1) a maggioranza qualificata, come specificato nel diritto nazionale, sia dei voti espressi sia del capitale sociale rappresentato all’assemblea generale o del numero di azioni rappresentate all’assemblea generale; oppure 2) a maggioranza qualificata dei voti espressi, come specificato nel diritto nazionale, e siano oggetto di una votazione distinta all’interno di ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati. 2.   Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un’adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo. Tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare disposizioni volte ad evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino ad esistere dopo: a) il loro trasferimento a terzi o in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario di tali azioni a voto plurimo (clausola di decadenza basata sul trasferimento); b) un determinato periodo di tempo (clausola di decadenza basata sul tempo); c) il verificarsi di un evento specifico (clausola di decadenza basata sugli eventi).
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