Art. 30

Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

In vigore dal 13 giu 2024
Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 si applichi alla segnalazione di violazioni delle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva e alla protezione della persona che segnala la violazione.
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