Art. 28
Rete europea delle autorità di controllo
In vigore dal 13 giu 2024
Rete europea delle autorità di controllo
1. La Commissione istituisce una rete europea delle autorità di controllo composta di rappresentanti delle autorità di controllo. La rete europea delle autorità di controllo agevola la cooperazione fra autorità di controllo così come il coordinamento e l’allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza delle autorità di controllo e, ove appropriato, la condivisione di informazioni tra di esse.
La Commissione può invitare le agenzie dell’Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo.
2. Gli Stati membri cooperano con la rete europea delle autorità di controllo al fine di individuare le società all’interno della loro giurisdizione, in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se una società di un paese terzo soddisfa i criteri stabiliti all’. La Commissione istituisce un sistema sicuro di scambio di informazioni relative al fatturato netto generato nell’Unione da una società di cui all’, paragrafo 2, che non ha una succursale in uno Stato membro o ha succursali situate in Stati membri diversi, attraverso il quale gli Stati membri comunicano regolarmente le informazioni di cui dispongono in merito al fatturato netto generato da tali società. La Commissione analizza tali informazioni entro un periodo di tempo ragionevole e comunica allo Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del suo fatturato netto nell’Unione nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio finanziario, che la società è una società di cui all’, paragrafo 2, e che l’autorità di controllo dello Stato membro è competente ai sensi dell’, paragrafo 3.
3. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca nell’assolvimento dei loro compiti e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L’assistenza reciproca comprende la collaborazione ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’, anche in relazione alle ispezioni e alle richieste di informazioni.
4. Ciascuna autorità di controllo adotta tutte le iniziative opportune necessarie per dare seguito alla richiesta di assistenza di un’altra autorità di controllo senza indebito ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Ove necessario in considerazione delle circostanze del caso, il termine può essere prorogato al massimo di due mesi sulla base di un’adeguata giustificazione. Tali iniziative possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un’indagine.
5. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi la finalità e i motivi della richiesta. L’autorità di controllo usa le informazioni ricevute tramite una richiesta di assistenza soltanto per la finalità per cui sono state richieste.
6. L’autorità di controllo richiesta informa l’autorità di controllo richiedente degli esiti o, a seconda dei casi, dei progressi in merito alle misure da adottare per rispondere alla richiesta di assistenza.
7. Le autorità di controllo non impongono alcuna spesa per le azioni e le misure adottate a seguito di una richiesta di assistenza.
Le autorità di controllo possono tuttavia concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza in casi eccezionali.
8. L’autorità di controllo competente a norma dell’, paragrafo 3, informa la rete europea delle autorità di controllo di tale fatto e di un’eventuale richiesta di cambiamento dell’autorità di controllo competente.
9. In caso di dubbi sull’attribuzione delle competenze, le informazioni su cui si basa tale attribuzione sono condivise con la rete europea delle autorità di controllo, la quale può coordinare le iniziative volte a trovare una soluzione.
10. La rete europea delle autorità di controllo pubblica:
a)
le decisioni delle autorità di controllo contenenti sanzioni di cui all’, paragrafo 5; e
b)
un elenco indicativo delle società di paesi terzi soggette alla presente direttiva.
Storico versioni
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