Art. 31

Sostegno pubblico, appalti pubblici e concessioni pubbliche

In vigore dal 13 giu 2024
Sostegno pubblico, appalti pubblici e concessioni pubbliche Gli Stati membri provvedono affinché il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la presente direttiva o dalla loro attuazione volontaria sia considerato un aspetto ambientale o sociale che le amministrazioni aggiudicatrici possono, a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, prendere in considerazione nell’ambito dei criteri di aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, e come una condizione ambientale o sociale che le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità di tali direttive, stabilire in relazione all’esecuzione di appalti pubblici e contratti di concessione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2024:1760:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo